D.P.R. 917/1986
Art. 91 — Aliquota dell'imposta
Art. 91. Aliquota dell'imposta 1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 36 per cento.
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- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 91.
- L. 289/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 91, comma 1.
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