D.P.R. 917/1986
Art. 46 — Redditi di lavoro dipendente
Art. 46. Redditi di lavoro dipendente 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
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