D.P.R. 917/1986
Art. 45 — Redditi imponibili ad altro titolo
Art. 45. Redditi imponibili ad altro titolo 1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.
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- D.L. 124/10 — Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134)autoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 4-quater all'art. 45.
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