D.P.R. 545/1986
Art. 46 — Licenza e permessi
Art. 46. Licenza e permessi 1. Le licenze vengono concesse ai militari dalle competenti autorita' gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore. 2. A richiesta degli interessati l'autorita' gerarchica competente puo' concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore. 3. Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare. 4. Al militare in licenza o in permesso puo' essere ordinato di rientrare in servizio ove particolari esigenze lo richiedano.
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