D.P.R. 545/1986
Art. 45 — Libera uscita
Art. 45. Libera uscita 1. I sergenti, i graduati e militari semplici fruiscono di libera uscita secondo turni o orari stabiliti dalle norme in vigore per ciascuna Forza armata o Corpo armato. 2. I turni ed orari predetti debbono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto. 3. Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.
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