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D.P.R. 545/1986

Art. 20 — Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari

ELI /it/dpr/1986/07/18/545/art/20parte di D.P.R. 545/1986
Art. 20. Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari 1. Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati ed adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione ad ogni atto che possa, anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali ed alle installazioni militari. 2. Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa puo' disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire che sia asportato materiale dell'Amministrazione militare o che sia introdotto materiale che possa nuocere al singolo o alla comunita'.

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