D.P.R. 545/1986
Art. 19 — Doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari
Art. 19. Doveri attinenti alla tutela del segreto ed al riserbo sulle questioni militari 1. Il militare, oltre ad osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve: a) acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione puo' recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie; b) evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano costituire materiale informativo; c) riferire sollecitamente ai superiori ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza e che possa interessare la sicurezza dello Stato e delle istituzioni repubblicane, o la salvaguardia delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari.
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