D.P.R. 1008/1985
Art. 39 — a) Le insufficienze mentali gravi
Art. 39. a) Le insufficienze mentali gravi. b) Le insufficienze mentali di media e lieve gravita'. Dopo osservazione. Avvertenza: Per le insufficienze mentali gravi, comprovate da idonei atti sanitari rilasciati da istituzioni pubbliche, il giudizio potra' essere pronunciato senza l'esame personale.
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