D.P.R. 1008/1985
Art. 38 — Le sindromi epilettiche, accertate clinicamente o col sussidio di mezzi strumentali e, se necessario, con l'i…
Art. 38. Le sindromi epilettiche, accertate clinicamente o col sussidio di mezzi strumentali e, se necessario, con l'integrazione di documentazione rilasciata da istituzioni pubbliche o di rapporti informativi; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. Dopo osservazione. Avvertenza: I soggetti alle armi, per i quali al termine degli accertamenti eseguiti in sede di osservazione persistessero dubbi sull'esistenza della infermita', saranno aggregati temporaneamente al reparto servizi dello stabilimento sanitario e utilizzati in mansioni che, pur impegnandoli attivamente, non comportino rischio, con esclusione dai servizi di guardia e di assistenza agli ammalati, al fine di constatare l'eventuale insorgenza delle manifestazioni morbose.
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