Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1008/1985Art. 38
D.P.R. 1008/1985

Art. 38 — Le sindromi epilettiche, accertate clinicamente o col sussidio di mezzi strumentali e, se necessario, con l'i…

ELI /it/dpr/1985/09/02/1008/art/38parte di D.P.R. 1008/1985
Art. 38. Le sindromi epilettiche, accertate clinicamente o col sussidio di mezzi strumentali e, se necessario, con l'integrazione di documentazione rilasciata da istituzioni pubbliche o di rapporti informativi; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. Dopo osservazione. Avvertenza: I soggetti alle armi, per i quali al termine degli accertamenti eseguiti in sede di osservazione persistessero dubbi sull'esistenza della infermita', saranno aggregati temporaneamente al reparto servizi dello stabilimento sanitario e utilizzati in mansioni che, pur impegnandoli attivamente, non comportino rischio, con esclusione dai servizi di guardia e di assistenza agli ammalati, al fine di constatare l'eventuale insorgenza delle manifestazioni morbose.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1008/1985 · fonte Normattiva ↗

← Art. 37 Art. 39 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.