D.P.R. 1008/1985
Art. 30 — a) Le anomalie di numero, forma, sviluppo e posizione della pelvi e dell'uretere che incidano sulla funzione
Art. 30. a) Le anomalie di numero, forma, sviluppo e posizione della pelvi e dell'uretere che incidano sulla funzione. b) Le malattie gravi della pelvi e dell'uretere e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione.
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