D.P.R. 1008/1985
Art. 29 — a) Le anomalie di numero e le anomalie gravi di forma, di posizione e sviluppo del rene
Art. 29. a) Le anomalie di numero e le anomalie gravi di forma, di posizione e sviluppo del rene. b) Le malattie del rene e i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo della rivedibilita'. In tutti i casi dopo osservazione.
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