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D.P.R. 820/1983

Art. 4 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta …

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/4parte di D.P.R. 820/1983
Art. 4. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: A) Sul totale delle attivita': fino a L. 100.000.000 dallo 0,20 allo 0,40%; da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,075 allo 0,15%; da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,05 allo 0,10%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,025 allo 0,05%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0125 allo 0,025%; da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,005 allo 0,010%. B) Sul totale dei ricavi lordi: fino a L. 500.000.000 dallo 0,5 all'1%; da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,25 allo 0,50%; da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,10 allo 0,20%; da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,50 allo 0,10%. I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione del bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono alcuna attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

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