D.P.R. 820/1983
Art. 3 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni az…
Art. 3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonche' relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.
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