Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 820/1983Art. 3
D.P.R. 820/1983

Art. 3 — Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni az…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/3parte di D.P.R. 820/1983
Art. 3. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonche' relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'. E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centocinquantamila.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 820/1983 · fonte Normattiva ↗

← Art. 2 Art. 4 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.