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D.P.R. 820/1983

Art. 27 — Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulent…

ELI /it/dpr/1983/11/14/820/art/27parte di D.P.R. 820/1983
Art. 27. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantamila a lire centocinquantamila a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire settantamila a lire duecentomila a campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire settantamila a lire duecentomila per l'analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantamila a lire centocinquantamila per l'analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono piu' di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo e' ridotto alla meta'.

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