D.P.R. 820/1983
Art. 26 — Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di imm…
Art. 26. Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 esame necroscopico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000 Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario: per visita clinica. . . . . . . . . . . . . da L. 50.000 a L. 150.000 per esame necroscopico . . . . . . . . . . da L. 100.000 a L. 300.000 Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato piu' capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.
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