D.P.R. 915/1982
Art. 7 — Competenze delle province In attuazione al disposto dell'art
Art. 7. Competenze delle province In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unita' sanitarie locali nonche' dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978; n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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