D.P.R. 915/1982
Art. 6 — Competenze delle regioni Alle regioni competono: a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sent…
Art. 6. Competenze delle regioni Alle regioni competono: a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti. I piani debbono prevedere: i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire; i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantita'; le zone, nonche' le modalita' di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate; per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti. I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunita' montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate; b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, la individuazione delle zone puo' essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62; c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali; d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni alla installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera c); e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonche', per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera i) dell'art. 4. I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri; f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione. Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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