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D.P.R. 915/1982

Art. 3 — Obblighi dello smaltimento dei rifiuti Le attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono ob…

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/3parte di D.P.R. 915/1982
Art. 3. Obblighi dello smaltimento dei rifiuti Le attivita' inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente ai comuni che le esercitano con diritto di privativa nelle forme di cui al successivo art. 8. Compete, altresi', ai comuni lo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, n. 5), qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'art. 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico, ai sensi del primo comma, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. Le imprese e gli enti che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi, nonche' i produttori che smaltiscono, per proprio conto, i rifiuti speciali, sono tenuti a comunicare entro due mesi dallo inizio di ciascun anno, ai comuni nei quali si producono, il quantitativo, la natura e le tecniche di smaltimento relative all'anno precedente.

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