D.P.R. 915/1982
Art. 2 — Classificazione rifiuti Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o d…
Art. 2. Classificazione rifiuti Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono. Ai sensi del presente decreto i rifiuti sono classificati in: urbani, speciali, tossici e nocivi. Sono rifiuti urbani: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; bricati o da altri insediamenti civili in genere; 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi. Sono rifiuti speciali: 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali; quelli derivanti da attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantita' o qualita', non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 5) i residui dell'attivita' di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti. Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantita' e/o in concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente. Resta salva la normativa dettata dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento nelle acque, sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2, lettera e), punti 2 e 3, della citata legge, purche' non tossici e nocivi ai sensi del presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave; c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attivita' agricola; d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; e) alle emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ed ai regolamenti di esecuzione; f) agli esplosivi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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