D.P.R. 915/1982
Art. 18 — Documenti per il trasporto Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un f…
Art. 18. Documenti per il trasporto Durante il trasporto i rifiuti tossici e nocivi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione contenente, tra le altre, le seguenti indicazioni: nome o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale della ditta autorizzata al trasporto ed estremi della autorizzazione; natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e peso dei rifiuti trasportati; nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o del detentore e del luogo di produzione o detenzione; nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e del luogo di destinazione. Il formulario di identificazione per il trasporto deve essere redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o detentore, una copia deve essere consegnata al destinatario dei rifiuti e l'altra copia, controfirmata e datata in arrivo dal destinatario, deve rimanere al trasportatore. Le copie del formulario devono essere conservate per almeno cinque anni. I contenitori dei rifiuti - colli o mezzi di trasporto in cui il rifiuto rappresenta l'intero carico - dovranno essere individuati con le etichettature previste dalle norme ADR o, quando non applicabili, con altre all'uopo stabilite. Nel caso di esportazione o importazione di rifiuti tossici e nocivi per operazioni di smaltimento, il formulario di identificazione sara' redatto anche nella lingua del paese di destinazione e di partenza.
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Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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