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D.P.R. 915/1982

Art. 17 — Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni Le autorizzazioni di cui all'art

ELI /it/dpr/1982/09/10/915/art/17parte di D.P.R. 915/1982
Art. 17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili. La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravita' delle infrazioni: alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo determinato; alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.

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