D.P.R. 915/1982
Art. 17 — Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni Le autorizzazioni di cui all'art
Art. 17. Durata delle autorizzazioni e poteri delle regioni Le autorizzazioni di cui all'art. 16 hanno una durata massima di cinque anni e sono rinnovabili. La regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravita' delle infrazioni: alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita'; alla sospensione delle attivita' autorizzate per un tempo determinato; alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterate violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 397/09 — Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali.autoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 1988, n. 475 (in G.U. 10/11/1988, n. 264), ha disposto (con l' art. 7, comma 4), la modifica dell'art. 17.
Abroga · 2
- D.lgs 22/02 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericoautoritativoha disposto (con l'art. 56, comma 1 lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 152/04 — Norme in materia ambientale.autoritativoha disposto (con l'art. 264, comma 1,lettera b)l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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