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D.P.R. 338/1979

Art. 85 — In un successivo regolamento che sara' emanato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, da…

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/85parte di D.P.R. 338/1979
Art. 85. In un successivo regolamento che sara' emanato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno dettate le disposizioni relative alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, contenenti la disciplina dell'esame di idoneita', dell'esercizio del potere disciplinare, e di ogni altro aspetto dell'attivita' professionale. Fino alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, il mandato puo' essere conferito a chiunque.

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