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D.P.R. 338/1979

Art. 84 — L'ultimo comma dell'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/84parte di D.P.R. 338/1979
Art. 84. L'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applica ai brevetti per invenzione industriale che non siano scaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto. Tuttavia i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facolta' non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

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