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D.P.R. 338/1979

Art. 5 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/5parte di D.P.R. 338/1979
Art. 5. L'art. 6 e' sostituito dal seguente: "Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita' abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare a usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente".

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