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D.P.R. 338/1979

Art. 4 — L'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/4parte di D.P.R. 338/1979
Art. 4. L'art. 4 e' sostituito dal seguente: "I diritti esclusivi considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorita', ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio centrale brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni e' stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica. Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non puo' essere rinnovato ne' puo' esserne prorogata la durata".

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