D.P.R. 338/1979
Art. 41 — Dopo l'art
Art. 41. Dopo l'art. 5 e' aggiunto il seguente art. 5-bis: "Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sara' considerata descritta ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora: 1) una coltura del microorganismo sia stata depositata, al piu' tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture; 2) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microoorganismo; 3) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata nonche' il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facolta' per l'Ufficio centrale brevetti di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o una autorita' internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia. Le indicazioni di cui al n. 3) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto.La comunicazione di queste indicazioni e' considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto e' resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo e' stato depositato. Tale richiesta dovra' essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovra' essere completata dalle seguenti indicazioni: 1) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta; 2) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile coltura a qualsiasi terzo; 3) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilita' di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto ai sensi dell'art. 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. L'esperto designato per l'utilizzazione e' responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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