D.P.R. 338/1979
Art. 40 — Nell'art
Art. 40. Nell'art. 5 il primo comma e' sostituito dal seguente: "La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera o) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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