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D.P.R. 338/1979

Art. 40 — Nell'art

ELI /it/dpr/1979/06/22/338/art/40parte di D.P.R. 338/1979
Art. 40. Nell'art. 5 il primo comma e' sostituito dal seguente: "La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto".

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