D.P.R. 64/1977
Art. 2 — Appaltatore del servizio Il servizio di cui all'art
Art. 2. Appaltatore del servizio Il servizio di cui all'art. 1 viene concesso in appalto ad imprese che, per provata capacita' professionale e per notoria dirittura morale, diano pieno affidamento di assolvere il proprio compito e di adempiere ai sottospecificati obblighi, che sono inerenti al servizio loro affidato.
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