D.P.R. 64/1977
Art. 1
CONDIZIONI GENERALI D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO BARBIERE PRESSO I CORPI ED ENTI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA Art. 1. Disposizione generale L'appalto del servizio barbiere presso i corpi ed enti dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' regolato dalle presenti condizioni generali d'oneri le quali sono da considerarsi parte integrante del relativo contratto e devono percio' essere richiamate nel medesimo, senza essere ad esso allegate giusta il disposto dell'art. 99, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilita' generale dello Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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