D.P.R. 902/1976
Art. 27 — Imprese operanti nel Polesine e nei comuni di Ancona e Falconara Marittima Alle imprese operanti nei territor…
Art. 27. Imprese operanti nel Polesine e nei comuni di Ancona e Falconara Marittima Alle imprese operanti nei territori del Polesine di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto le stesse norme previste per le zone insufficientemente sviluppate del centro-nord. E' confermata la data del 31 dicembre 1977 per la concessione delle particolari agevolazioni creditizie previste per le imprese che operano nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, dal decreto-legge 6 ottobre 1972 n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734; le somme necessarie saranno imputate al fondo di cui all'art. 1, ferme restando le riserve previste allo stesse articolo.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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