D.P.R. 902/1976
Art. 26 — Copertura dell'onere All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1976, si…
Art. 26. Copertura dell'onere All'onere di lire 20 miliardi recato dalla presente legge nell'anno finanziario 1976, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 100 miliardi derivante dalla presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 8904 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1978 al 1993, sara' stabilita la quota degli stanziamenti di cui al precedente art. 25 che potra' essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Abroga · 1
- D.L. 83/06 — Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l'art. 23, comma 7) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con…
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