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D.P.R. 974/1975

Art. 8 — L'esame della domanda di brevetto per nuove varieta' vegetali e' diretta ad accertare: a) la regolarita' form…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/8parte di D.P.R. 974/1975
Art. 8. L'esame della domanda di brevetto per nuove varieta' vegetali e' diretta ad accertare: a) la regolarita' formale della domanda e dei documenti ad essa allegati; b) la conformita' della denominazione della nuova varieta' vegetale alle disposizioni del presente decreto; c) l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di essere di ostacolo alla concessione del brevetto ai sensi del precedente art. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' non procedere, totalmente o parzialmente, agli accertamenti di cui ai punti b) e c) sopracitati se tali accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.

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