D.P.R. 974/1975
Art. 8 — L'esame della domanda di brevetto per nuove varieta' vegetali e' diretta ad accertare: a) la regolarita' form…
Art. 8. L'esame della domanda di brevetto per nuove varieta' vegetali e' diretta ad accertare: a) la regolarita' formale della domanda e dei documenti ad essa allegati; b) la conformita' della denominazione della nuova varieta' vegetale alle disposizioni del presente decreto; c) l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di essere di ostacolo alla concessione del brevetto ai sensi del precedente art. 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' non procedere, totalmente o parzialmente, agli accertamenti di cui ai punti b) e c) sopracitati se tali accertamenti risultano gia' effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varieta' vegetali. Il titolare della domanda di brevetto dovra' produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 455/11 — Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della conautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 3) l'abrogazione dell'art. 8.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha confermato (con l'art. 246, comma 1, lettera l) l'abrogazione dell'art. 8.
Modifica · 1
- L. 620/10 — Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale dautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 8, comma 2.
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