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D.P.R. 974/1975

Art. 7 — Il brevetto concesso a norma del presente decreto dura quindici anni a decorrere dalla data della sua concess…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/7parte di D.P.R. 974/1975
Art. 7. Il brevetto concesso a norma del presente decreto dura quindici anni a decorrere dalla data della sua concessione. Il brevetto dura trenta anni dalla sua concessione per le piante a fusto legnoso, quali le viti, gli alberi da frutta e i loro portainnesti, le essenze forestali, gli alberi ornamentali. Gli effetti del brevetto decorrono peraltro dalla data di deposito della domanda.

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