Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 974/1975Art. 11
D.P.R. 974/1975

Art. 11 — L'ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione della d…

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/11parte di D.P.R. 974/1975
Art. 11. L'ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione della domanda di brevetto con le eventuali osservazioni di terzi interessati, le controdeduzioni del richiedente e con tutti gli altri eventuali elementi chiedendone il parere ai fini dell'accoglimento della domanda.

Modificato / richiamato da

Abroga · 2
Inserisce · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 974/1975 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.