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D.P.R. 974/1975

Art. 10 — L'ufficio centrale brevetti, accertata la regolarita' formale della domanda, comunica al richiedente se sono …

ELI /it/dpr/1975/08/12/974/art/10parte di D.P.R. 974/1975
Art. 10. L'ufficio centrale brevetti, accertata la regolarita' formale della domanda, comunica al richiedente se sono state presentate osservazioni da parte di terzi e, in caso positivo, ne trasmette copia. Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione il richiedente deve chiedere all'ufficio di dare corso alla procedura d'esame inviando la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di esame di cui al n. 90-bis, punto 11), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, unitamente alle eventuali controdeduzioni alle osservazioni di terzi. Trascorso inutilmente detto termine la domanda di brevetto e' considerata, a qualsiasi effetto, ritirata.

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