D.P.R. 156/1973
Art. 404 — Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiot…
Art. 404. Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato piu' grave. Alla stessa pena e' sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
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