D.P.R. 156/1973
Art. 403 — Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne…
Art. 403. Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti Chiunque detenga apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorita' locale di pubblica sicurezza e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 100.000. L'obbligo della denuncia non incombe sui titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
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