D.P.R. 156/1973
Art. 378 — Licenza di esercizio di impianti radioelettrici In materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti ra…
Art. 378. Licenza di esercizio di impianti radioelettrici In materia di rilascio di licenze di esercizio di impianti radioelettrici di cui ai precedenti articoli 376 e 377, di collaudi e di ispezioni agli impianti stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 317, 364 e 372 del presente decreto, se trattasi di navi di stazza lorda non inferiore a 300 tonnellate, e le norme particolari emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per la marina mercantile, se trattasi di navi da pesca di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate.
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