D.P.R. 156/1973
Art. 377 — Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca Le navi destinate alla pesca marittima di stazza …
Art. 377. Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca Le navi destinate alla pesca marittima di stazza lorda non inferiore a 30 tonnellate devono essere munite, salvo che non siano gia' dotate di impianto radiotelegrafico, di un impianto radiotelefonico rispondente alle norme tecniche vigenti.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 156/1973 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.