D.P.R. 156/1973
Art. 356 — Obbligatorieta' del ricevitore radiotelefonico Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano…
Art. 356. Obbligatorieta' del ricevitore radiotelefonico Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano l'obbligo di essere munite di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, e che non ne siano in effetti provviste, dovranno essere dotate di un ricevitore radiotelefonico rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.
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