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D.P.R. 156/1973

Art. 356 — Obbligatorieta' del ricevitore radiotelefonico Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano…

ELI /it/dpr/1973/03/29/156/art/356parte di D.P.R. 156/1973
Art. 356. Obbligatorieta' del ricevitore radiotelefonico Tutte le navi da carico che, per le norme vigenti, non abbiano l'obbligo di essere munite di una stazione radiotelegrafica o radiotelefonica, e che non ne siano in effetti provviste, dovranno essere dotate di un ricevitore radiotelefonico rispondente alla prescrizione di cui all'art. 354.

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