D.P.R. 156/1973
Art. 355 — Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi Le navi …
Art. 355. Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi Le navi che non sono adibite a servizi di navigazione interna devono essere munite delle stazioni radiotelegrafiche o radiotelefoniche o degli apparati radioelettrici, resi obbligatori, a seconda del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e dagli altri regolamenti internazionali o nazionali vigenti in materia.
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