D.P.R. 748/1972
Art. 44 — Commissione per il personale della giustizia militare
Art. 44. (Commissione per il personale della giustizia militare) La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la commissione e' integrata con il dirigente della cancelleria del tribunale supremo militare; quest'ultimo nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, e' sostituito dal dirigente di cancelleria con maggiore anzianita' di qualifica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 44.
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