D.P.R. 748/1972
Art. 43 — Dirigenti delle cancellerie militari
Art. 43. (Dirigenti delle cancellerie militari) Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, ai gradi di maggior generale e di colonnello del ruolo ordinario, categoria cancellieri del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrispondono rispettivamente le qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo della carriera dei dirigenti delle cancellerie militari, nel limite della dotazione organica prevista dal quadro M dell'annessa tabella VIII.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 43.
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