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D.P.R. 18/1967

Art. 75 — Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/75parte di D.P.R. 18/1967
Art. 75. (Funzionari direttivi amministrativi con funzioni amministrativo-contabili all'estero) I funzionari della carriera direttiva amministrativa, che prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare di I categoria con funzioni amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi attinenti all'amministrazione e alla contabilita' attendendo specialmente: a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle da effettuarsi per conto di altre Amministrazioni o di terzi; b) all'ordinazione delle spese concernenti il personale e il funzionamento della rappresentanza o dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre Amministrazioni o di terzi; c) alla tenuta delle scritture contabili e alla conservazione dei relativi documenti amministrativo-contabili; d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo per le somme accreditate all'ufficio; e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art. 76. I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato: a) dell'applicazione della tariffa consolare; b) della destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate; c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o dell'ufficio. Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva amministrativa con funzioni amministrativo-contabili, le attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari. Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano funzionari con le funzioni indicate al primo comma le attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio ovvero da altro funzionario da lui delegato.

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