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D.P.R. 18/1967

Art. 74 — Fondi per delegazioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/74parte di D.P.R. 18/1967
Art. 74. (Fondi per delegazioni) Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza. Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi.

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