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D.P.R. 18/1967

Art. 7 — Direzione generale del personale e dell'amministrazione

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/7parte di D.P.R. 18/1967
Art. 7. (Direzione generale del personale e dell'amministrazione) La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende allo studio e alla trattazione delle questioni relative: a) alla organizzazione degli uffici centrali e di quelli all'estero; b) al reclutamento, all'amministrazione e all'impiego del personale; alle provvidenze a favore del personale; al contenzioso relativo al personale stesso; c) al funzionamento dell'istituto diplomatico e ai corsi di formazione, di qualificazione, di perfezionamento e di aggiornamento del personale; d) ai mezzi di funzionamento e alle attrezzature degli uffici centrali nonche' all'acquisto, costruzione, locazione, manutenzione degli immobili all'estero, comunque destinati ad attivita' di interesse dell'Amministrazione degli affari esteri, all'arredamento e alle attrezzature relative; e) al bilancio e all'amministrazione dei relativi capitoli, fermo restando il disposto dell'art. 60; f) ad ogni altra attivita' concernente il personale, i servizi tecnici e generali, i servizi amministrativi. Ferma la competenza interna dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero secondo il disposto dell'art. 12, la Direzione generale promuove gli accertamenti interni in materia amministrativa, contabile e disciplinare e gli eventuali conseguenti procedimenti.

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