D.P.R. 18/1967
Art. 6 — Cerimoniale
Art. 6. (Cerimoniale) Il capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica, presso il Ministero degli affari esteri, esplica le funzioni prescritte dalla legge 8 luglio 1950, n. 572, e attende a tutti gli affari di cerimoniale attinenti alle relazioni internazionali. Egli e' coadiuvato, e all'occorrenza sostituito, da un vice capo del Cerimoniale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di appositi uffici stabiliti con il decreto di cui all'art. 25.
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