D.P.R. 18/1967
Art. 66 — Spese da sostenere sul fondo
Art. 66. (Spese da sostenere sul fondo) Dal fondo di cui all'art. 65 possono essere prelevate le somme occorrenti agli organi, centrali del Ministero degli affari esteri nonche' alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici consolari per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile far pervenire tempestivamente agli uffici all'estero i normali fondi di bilancio. Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente: stipendi, altri assegni fissi e indennita', di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero; fitti passivi e canoni di servizi a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero; spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio all'incolumita' nonche' spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo; spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamita', naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonche' spese per trasferimento indilazionabili di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede; contributi ad Enti ed Organizzazioni internazionali, stabiliti per legge; spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonche' a riunioni presso Enti ed Organizzazioni internazionali; spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del governo italiano in Paesi stranieri; spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.
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