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D.P.R. 18/1967

Art. 65 — Istituzione del fondo

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/65parte di D.P.R. 18/1967
Art. 65. (Istituzione del fondo) E' istituito presso la tesoreria centrale un apposito "fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari" al quale affluisce all'inizio di ogni anno finanziario lo stanziamento iscritto al capitolo di cui all'art. 64. Il suddetto fondo di anticipazione e' vincolato a favore del contabile del portafoglio.

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