D.P.R. 18/1967
Art. 65 — Istituzione del fondo
Art. 65. (Istituzione del fondo) E' istituito presso la tesoreria centrale un apposito "fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari" al quale affluisce all'inizio di ogni anno finanziario lo stanziamento iscritto al capitolo di cui all'art. 64. Il suddetto fondo di anticipazione e' vincolato a favore del contabile del portafoglio.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.