Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 55
D.P.R. 18/1967

Art. 55 — Immunita

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/55parte di D.P.R. 18/1967
Art. 55. (Immunita) I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari sono tenuti a far rispettare le immunita', i privilegi e le prerogative stabiliti dal diritto internazionale. Alle immunita', privilegi e prerogative non puo' farsi rinunzia se non per espressa disposizione o autorizzazione del Ministro per gli affari esteri.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54 Art. 56 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.